Responsabilità medica
La responsabilità medica è quel tipo di responsabilità che deriva dai danni cagionati ai pazienti da errori od omissioni dei sanitari. Si ha responsabilità medica quando sussiste un nesso causale tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta dell’operatore sanitario in concomitanza o meno con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria. Occorre sottolineare pertanto che il concetto di responsabilità medica si riferisce compiutamente all’azione di un sistema composito in cui il soggetto è destinatario di prestazioni mediche di ogni tipo (diagnostiche, preventive, ospedaliere, terapeutiche, chirurgiche, estetiche, assistenziali, ecc.) svolte da medici e personale con diversificate qualificazioni, quali infermieri, assistenti sanitari, tecnici di radiologia medica, tecnici di riabilitazione, ecc. Quindi, non sarà risarcibile qualsivoglia danno conseguente ad un’omissione o negligenza posta in essere da personale medico, ma lo sarà, solo quando sarà configurabile un nesso causale fra il comportamento del sanitario, o di una struttura sanitaria ed il danno patito. Quindi, sussisteranno gli estremi per il risarcimento, solo se si riesca a provare che il pregiudizio subìto da un paziente, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, sia conseguenza dell’opera del professionista; opera che se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto una serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi. In materia di responsabilità medica, è importante evidenziare come la legge 24 dell’8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli) ha introdotto significative modifiche in tema di responsabilità medica, sia perché ha escluso la responsabilità penale dei medici per imperizia, laddove dimostrino di essersi attenuti alle linee guida validate e pubblicate online dall’Istituto superiore di sanità, sia perché in sede civile i medici che operano a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria, saranno responsabili per colpa ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, mentre le strutture sanitarie risponderanno solo per responsabilità contrattuale, con importanti conseguenze giuridiche, ad esempio in materia di prescrizione della relativa azione, che sarà quinquennale, anziché decennale, come è nel caso della responsabilità contrattuale.
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